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Una legge per prevenire il Cyberbullismo

Federico Di Giorgi Scritto da 

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Il 17 maggio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la legge che introduce in Italia disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Questo provvedimento introduce misure di carattere educativo e formativo per favorire una maggiore consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che possono portare a conseguenze, anche talvolta molto gravi, su vittime che vivono situazioni di particolare fragilità.

Vediamo nei dettagli quali sono le principali novità introdotte dalla legge, che ora dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Definizione di Cyberbullismo.

Per la prima volta nel nostro ordinamento, viene fornita una precisa definizione legislativa del cyberbullismo: il bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori, nonché la diffusione di contenuti online, anche relativi ad un familiare, al preciso scopo di isolare l'adolescente mediante un abuso, un attacco dannoso oppure la sua messa in ridicolo.

L'oscuramento dei contenuti online.

Il minorenne che ha già compiuto i 14 anni d'età vittima di cyberbullismo può chiedere al gestore del sito internet o dei social media, oppure al titolare del trattamento dati di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi online.

Se questi non vengono eliminati entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy.

Un docente anti-bullismo in ogni scuola.

In ogni istituto scolastico dovrà essere individuato un insegnante con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo.

Al Dirigente Scolastico spetterà il compito di informare tempestivamente le famiglie dei studenti minorenni coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione viene circoscritto agli episodi che non costituiscono reato.

Al MIUR spetta predisporre le linee di orientamento di prevenzione e contrasto del fenomeno, puntando sulla formazione del personale scolastico, la promozione di promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure a sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre alle singole scuole è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

"Cartellino giallo" da parte del Questore.

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia del cyberbullo, questo potrà essere solo formalmente ammonito dal Questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. 

Il Questore potrà convocare il minore responsabile, ammonendolo oralmente invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. 

Gli effetti dell'ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e di monitoraggio.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà istituito uno specifico tavolo tecnico per redigere un piano di azione strategico per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio e lo studio di questo fenomeno.