Diritto di Recesso: quali sono gli effetti?
Scritto da Dott. Tomaso Trevisson
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Analizzati gli effetti derivati dal diritto di recesso in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunci in merito al rimborso delle spese di spedizione 'originarie'
Come noto, nel recepire la direttiva europea relativa alla protezione dei consumatori, la normativa italiana ha approntato il cosiddetto Codice del Consumo ( D.lgs. 206 del 2005) riguardante la tutela del consumatore.
In esso si trova anche la disciplina relativa ai contratti a distanza e ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali, disciplina applicabile ai contratti telematici.
Di particolare rilievo è la possibilità concessa al consumatore di esercitare il diritto di recesso senza necessità di addurre alcuna motivazione. Il termine per avvalersi di detta facoltà di ripensamento in caso di fornitura di beni decorre dalla data di ricevimento della merce ed è pari a 10 giorni lavorativi.
Quali sono gli effetti derivati dall’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore?
Le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni. Ciò comporta, in primo luogo, che il consumatore dovrà provvedere a restituire il bene ricevuto dal merchant secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto. In ogni caso il termine per la restituzione non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del bene. E dunque qualsiasi clausola contrattuale che prevedesse un termine inferiore non sarebbe valida.
E per quanto riguarda le spese? La norma in tal senso è chiara nello stabilire che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. Il merchant, dunque, dovrà fare bene attenzione a non dimenticare di inserire nelle clausole contrattuali tale obbligo a carico del consumatore. Diversamente, infatti, il consumatore potrebbe anche pretendere il pagamento delle spese di restituzione della merce.
Il merchant, da parte sua, è tenuto a rimborsare gratuitamente e non oltre trenta giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del recesso, le somme versate dal consumatore. La norma non chiarisce se tali somme siano o meno comprensive di quelle di spedizione “originarie” ossia relative all’invio della merce dal merchant al consumatore. Nemmeno risulta chiara la direttiva comunitaria 97/7 da cui ha tratto origine la norma in oggetto, tanto che pende avanti la Corte di Giustizia Europea una causa diretta a risolvere la questione ( la n. C-511/08).
A fronte di un’ interpretazione più favorevole al professionista che ammetterebbe l’obbligo di rimborso del fornitore per l’ammontare delle spese di consegna al consumatore, si contrappongono le conclusioni del 28.01.2010 dell’Avvocato Generale UE.
Quest’ultimo ha insistito affinché la Corte risolva il quesito disponendo che la direttiva 97/7 – nella parte riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza- sia interpretata in modo tale che nessuna normativa nazionale possa addebitare al consumatore le spese di consegna della merce in conseguenza del suo diritto di recesso .
Dunque al consumatore, in caso di recesso, non dovrebbe essere restituito solo il prezzo di acquisto della merce ma anche gli importi pagati dallo stesso al merchant con riferimento alla conclusione o all’esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di consegna.
D’altra parte la tendenza ad un interpretazione sempre più restrittiva e favorevole al consumatore si percepisce anche dal tenore della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori presentata già nel 2008 dalla Commissione Europea ( COM 2008 614) e tesa a disciplinare in modo uniforme in tutti gli Stati europei la materia relativa alla tutela del consumatore. Infatti in merito al diritto di recesso la norma che armonizzerebbe il mercato comunitario detta, come obbligo del commerciante, il rimborso di qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore.
La questione, dunque, rimane aperta almeno sino a che la Corte non perverrà ad una pronuncia in merito ovvero sino a quando verrà emanata una normativa ad hoc.
Avvocato Cristina Rodondi – Consulente AICEL